D.A.T. – Disposizioni Anticipate di Trattamento

Con l’approvazione del Disegno di legge n° S. 2801 è ora possibile procedere alla redazione delle “disposizioni anticipate di trattamento” (DAT). Si tratta di una dichiarazione con la quale una persona in condizioni di piena capacità mentale può disporre in merito ai trattamenti sanitari ai quali intende essere sottoposta o meno, nel caso in cui, in futuro, fosse colpita da una malattia o lesione celebrale irreversibile o invalidante, o malattia che costringa a trattamenti con macchine o sistemi artificiali tali da impedire una normale vita di relazione e non fosse più in grado di esprimere la propria volontà.

Con le DAT è inoltre possibile nominare un “fiduciario” quale persona che in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi del disponente ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Il notaio garantisce l’iserimento in apposito Registro che ne consete la futura immediata conoscibilità ed operatività.

Possono inoltre essere redatte per scrittura privata, consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza oppure presso le strutture sanitarie quando la Regione di competenza ha adottato le relative modalità applicative. In questo caso però non è prevista l’adozione da parte degli enti locali di un unico Registro che ne consenta l’operatività in tutto il territorio nazionale.

Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento con le medesime forme previste per la loro redazione.

Le DAT non hanno alcun costo fiscale: sono infatti esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta diritto e tassa.


ALD NOTAI pertanto vi può assistere nella redazione delle DAT nonché per esaminare le altre misure necessarie a garantire il trattamento sanitario desiderato ed il proprio mantenimento nel caso di perdita, anche parziale, della propria capacità di autodeterminarsi, quali la nomina di un’amministratore di sotegno o di un procuratore generale.

Per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali si veda inoltre l’apposita sezione: